Nota per i titolari della cd. “causa di servizio” sul riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31.12.1928 n. 3458 previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.
Questa nota vuole contribuire a creare la consapevolezza su di un diritto di natura stipendiale che non è diffusamente conosciuto da coloro che ne ricadono nella titolarità.
1. Chi sono gli interessati?
I soggetti che, alle dirette dipendenze dello Stato, abbiano contratto durante il servizio e per causa di servizio militare o civile, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, attualmente individuabile in quella annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834: nel nostro caso si tratta degli Ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo (art. 117), Ausiliaria e Riserva, nonché dei Sottufficiali, compresi quelli richiamati dal congedo (art. 120).
La titolarità del beneficio è acquisita al momento stesso dell’accertamento dell’infermità, quale contratta in servizio e da esso dipendente e che dia luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A di seguito meglio individuate; tali condizioni sono desumibili dall’apposito Processo Verbale emesso dalla competente Commissione Medica Ospedaliera/Istituto Medico Legale. Tale atto, di natura eminentemente tecnica, assume veste ricognitiva di un diritto discendente direttamente dalla legge, pertanto non se ne deve condizionare la spettanza alla sussistenza di un formale decreto concessivo di equo indennizzo o di pensione privilegiata.
Né il diritto in questione può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza, la quale, ove ricorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1219, 1° comma, del Codice civile. Per tale ragione, l’adempimento concessivo del beneficio degli artt. 117 e 120 va disposto d’ufficio, anche se riferito al personale nel frattempo collocato a riposo, ma che, durante l’attività di lavoro, si fosse trovato nelle condizioni legittimanti evidenziate in precedenza.
2. Entità del beneficio
In sostanza, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili alle due classi di categorie della tabella A appresso riportati, il beneficio deve computarsi applicando la ragione percentuale indicata a fianco di ciascuno di esse:
• 1ª classe: dalla 1ª alla 6ª categoria ......................... 2,50%;
• 2ª classe: 7ª e 8ª categoria ...................................... 1,25%.
Ai sensi dell’art. 118, esso va concesso una sola volta nella carriera di appartenenza, salva la possibilità di reiterarne un’ulteriore posta dell’1,25, in ipotesi di passaggio dalla 2ª classe (7ª/8ª categoria) alla 1ª classe di ascrivibilità (1ª ÷ 6ª categoria), come può accadere nei casi di cd. aggravamento di una patologia già riconosciuta o aggiunta di altra la cui somma determini il passaggio alla 1ª classe.
Il computo si effettua sul valore della classe stipendiale annua lorda in godimento alla data di emanazione del processo verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
In concreto, la posta stipendiale ex articolo 117 e 120 ha effetto:
• sulla tredicesima mensilità;
• sull’indennità di buonuscita;
• sul trattamento di quiescenza;
• sull’indennità supplementare ex D/Lgs 66/2010, (fondo previdenza Uffli e Sottli AM, art. 1914 C.O.M., corrisposto 4 anni dopo la cessazione dal servizio).
È opportuno ribadire il carattere meramente segnalatorio di istanze presentate dall’avente diritto, le quali non rivestono alcuna conditio “sine qua non” ai fini dell’instaurazione del diritto vantato, essendo questo — come già evidenziato — riconducibile alla mera sussistenza dell’avvenuto accertamento tecnico, mediante l’apposito Processo Verbale, di un’infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, l’attivazione procedimento di cui trattasi dovrà comunque avvenire in modo automatico, ancorché non risulti prodotta alcuna istanza.
Aspetto importante che va comunque ben ricordato è che la corresponsione degli emolumenti arretrati, nei casi di tardiva attivazione del processo (qualunque sia la causa...), è tuttavia subordinata alla preliminare ricognizione dei periodi temporali per cui dovesse eventualmente risultare intervenuta la prescrizione quinquennale, a norma dell’articolo 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
3. Suggerimenti
Come visto, in presenza di un Processo Verbale che riconosca un’infermità dipendente da causa di servizio che si collochi in tab. A, 1ª o 2ª classe, la corresponsione del beneficio stipendiale ex art. 117 (Uffli) o art. 120 (Sottli) deve avvenire in automatico da parte dll’Ufficio Amministrativo che amministra il titolare del diritto. Deve essere emesso un apposito Atto Dispositivo in firma del Capo Serv. Amm. che sulla base di calcolo annuo di riferimento, la voce stipendio lordo, e dell’aliquota percentuale corrispondente alla classe tabellare dell’infermità riconosciuta (1,25% o 2,5%), definisce la misura annuale lorda e quella mensile lorda del beneficio.
Suggerimento: verificare di persona presso il proprio Uff. Personale che il Processo Verbale conclusivo di riconoscimento della cd. “causa di servizio”, come visto anche non in presenza di “equo indennizzo”, sia tempestivamente inoltrato al Serv. Amm. e che quest’ultimo emetta l’Atto Dispositivo con effetto sugli stipendi successivi.
Se per disguidi di qualsiasi natura il procedimento non fosse stato avviato in automatico, come prescrivono le norme del Min. Dif. con la circolare di Persomil sotto richiamata, l’intervento personale di controllo scongiurerà di incorrere in problemi o complicazioni successive al momento di cessare il servizio, passando in Ausiliaria o Riserva, e perdere tempo prezioso per far partire il procedimento dovendo ricercare documenti emessi negli anni o addirittura richiedere che siano emessi ex novo: in situazioni come queste non è da trascurare la possibilità che periodi di diritto possano ricadere nella prescrizione quinquennale o altre misure di contenimento della spesa che “congelino” qualsiasi forma di avanzamenti stipendiali (come accaduto nel periodo 2011-2015).
Al momento del congedo, passando in Aus. o Ris., la nostra situazione stipendiale (dal momento dell’arruolamento al congedo) che farà da riferimento per il calcolo del trattamento pensionistico provvisorio, sarà “fotografata” dal nostro ultimo Serv. Amm. in un documento che si chiama “Dichiarazione Stipendiale” che dovrà comprendere, fra le tante voci, anche quella relativa all’art. 117 o 120. Questo documento dovrà essere trasmesso a cura dell’Ufficio Personale che istruisce tutte le pratiche pensionistiche, a:
• COMLOG - Serv. Commissariato ed Amministrazione - Reparto Amministrazione - 2° Ufficio Aerogestioni - Centocelle (responsabile del personale in congedo), per i calcoli relativi alla pensione ed al TFS (Trattamento Fine Servizio), in contatto con INPS;
• Cassa di Previdenza delle Forze Armate - Fondo Ufficiali/Sottufficiali AM (a Roma in via Marsala), per i calcoli relativi all’indennità supplementare.
Bisogna ricordare anche che se il processo di riconoscimento della pensione privilegiata, avviato quando in Ausiliaria, riconosce un aggravamento tale da determinare il passaggio dalla 2ª alla 1 ª classe della tabella A, Persomil dovrà emettere un “Decreto stipendiale” che ridetermina la percentuale di calcolo dall’1,25% al 2,5 %; sulla base di questo decreto i Serv. Amministrativi interessati dovranno riconteggiare gli arretrati di quanto sino ad allora pagato negli stipendi, riconteggiare la quota pensionistica, quella del TFS e dell’indennità supplementare.
Suggerimento: questo decreto viene inviato all’interessato con raccomandata, al Serv. Amm. dell’ultimo ente di servizio, al COMLOG - Svz Comm. ed Amm. - 1° Ufficio (responsabile del personale in servizio situato a Centocelle) ed a Previmil; si consiglia di contattare direttamente tutti gli Uffici Amministrativi responsabili degli aggiornamenti economici (Aerogestioni 1° Ufficio - stipendi in servizio, Aerogestioni 2° Ufficio - pensione provvisoria e TFS con INPS, Cassa Previdenza per ind. suppl.) per verificare che effettivamente abbiano ricevuto il Decreto stipendiale di Persomil, potrebbero non averlo ricevuto senza quindi dar luogo alle invece attese variazioni economiche.
Ultima avvertenza: al passaggio dall’Ausiliaria alla Riserva, tutte le partite amministrative verranno transitate dall’AM all’INPS la quale continuerà ad erogare il trattamento di pensione provvisoria finchè Persomil non emetterà il cd. Decreto Pensionistico, un decreto ricognitorio conclusivo che enumererà tutte le componenti reddituali che definiranno la pensione definitiva.
Suggerimento: fra le tante voci che si dovranno controllare, vi è quella relativa al godimento dell’art. 117/120.
Nota: completa ed asaustiva trattazione della materia, anche se in linguaggio molto “ammininstrativo”, si trova nella “Circolare inerente al beneficio ex art. 117”, pubblicata sul sito web del Ministero della Difesa al seguente link https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Documents/2002/14102002_Circolare_117.pdf